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Approfondimenti sulle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito ai bonus edilizi 2025

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E, fornendo chiarimenti sulle modifiche alle detrazioni edilizie introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Di seguito vengono sintetizzati i principali punti evidenziati dall’Amministrazione Finanziaria.

Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR), Ecobonus e Sismabonus, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un periodo transitorio per gli anni 2025, 2026 e 2027:

Nel 2025:
L’aliquota del 50% resta valida solo per chi è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile e lo utilizza come abitazione principale.
Per tutti gli altri soggetti e per le unità immobiliari non adibite a prima casa, la detrazione scende al 36%
 
Nel 2026 e 2027:
La detrazione sarà al 36% per i proprietari o titolari di diritto reale che utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Per gli altri soggetti e per le seconde case, l’aliquota si riduce ulteriormente al 30%
 
Sostituzione gruppi elettrogeni: Per la sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con modelli a gas di ultima generazione, la detrazione rimane al 50%.

Nuda proprietà e diritti reali
La circolare equipara la nuda proprietà e la proprietà superficiaria al diritto di proprietà, includendo tra i diritti reali di godimento anche usufrutto, uso e abitazione. In questi casi, si può accedere all’aliquota più elevata se l’immobile è destinato a prima casa
 
Definizione di abitazione principale
Per “abitazione principale” si fa riferimento alla definizione dell’art. 10, comma 3-bis del TUIR: è l’immobile in cui il proprietario o i suoi familiari risiedono abitualmente. Eventuali cambi di residenza dovuti a ricoveri permanenti non pregiudicano il beneficio, purché l’immobile non sia locato. Rientrano nella definizione anche le abitazioni utilizzate come dimora abituale da familiari del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
 
Se il contribuente possiede due immobili, uno utilizzato personalmente e uno da un familiare, la detrazione maggiorata si applica solo all’immobile adibito a dimora abituale dal titolare.
Il diritto di proprietà o altro diritto reale deve sussistere all’inizio dei lavori, mentre il requisito dell’abitazione principale può essere acquisito entro la fine degli stessi. Per il Sismabonus acquisti, l’immobile dovrà essere adibito a prima casa entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di detrazione
 
Familiari conviventi e detentori
I familiari conviventi, così come i detentori dell’immobile (ad esempio locatari o comodatari), possono beneficiare della detrazione, ma con aliquota al 36%
 
Parti comuni condominiali
Per i lavori sulle parti comuni degli edifici, l’aliquota più alta si applica solo alla quota di spesa attribuibile al condomino che sia proprietario o titolare di diritto reale sull’unità immobiliare adibita a prima casa. Questi requisiti devono essere verificati all’inizio dei lavori (per la titolarità) e al termine degli stessi (per la destinazione a prima casa)
 
Pertinenze
Le pertinenze seguono il regime dell’immobile principale, anche se gli interventi riguardano solo le pertinenze stesse
 
Caldaie a condensazione
Dal 2025 non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. Tuttavia, le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 resteranno detraibili, anche se i lavori si concluderanno dopo il 1° gennaio 2025.
Nel 2025 continueranno invece gli incentivi per interventi più sostenibili, come l’installazione di microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore a gas e sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione)
 
Se hai bisogno di una consulenza scrivi a: info@smartaxandlaw.it

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