Nuovo regime rimpatriati a partire dal periodo di imposta 2024
L’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023 ha profondamente rinnovato il regime di favore per i lavoratori che si trasferiscono in Italia. La nuova disciplina si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024. Per coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, rimane in vigore la precedente normativa (art. 16 del DLgs. 147/2015), grazie a un apposito regime transitorio.
Confronto tra Vecchio e Nuovo Regime
Le recenti modifiche apportate alla normativa sono piuttosto rilevanti e comportano un restringimento della platea dei beneficiari, oltre a una diminuzione dell’entità dello stesso beneficio. In particolare, tra le principali novità spiccano alcuni aspetti confermati e altri modificati.
Innanzitutto, la detassazione, che in precedenza era pari al 70%, ora è stata ridotta al 50%, comportando quindi un maggior prelievo fiscale sui beneficiari. Inoltre, sono stati esclusi dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione i redditi d’impresa, che non sono più considerati tra i redditi beneficiari di questa misura.
Un’altra importante novità riguarda il limite di importo: è stato stabilito un tetto annuo di 600.000 euro per il reddito che può essere oggetto di agevolazione, limitando così la possibilità di beneficiare dell’agevolazione a importi superiori.
Per quanto riguarda i requisiti di residenza, sono stati aumentati sia i periodi di permanenza all’estero necessari prima del rientro, che devono essere almeno tre anni, sia l’impegno di permanenza in Italia dopo il ritorno, che ora è fissato in almeno quattro anni. Questi requisiti rappresentano un elemento di attenzione per chi intende usufruire della misura e vogliono garantire un collegamento più stabile con il nostro Paese.
Un’altra modifica significativa riguarda la qualificazione: è stato reintrodotto, tra i requisiti obbligatori, il riferimento a una elevata qualificazione o specializzazione, rafforzando così i profili di competenza richiesti per accedere all’agevolazione.
Infine, vengono eliminate le disposizioni specifiche relative ai lavoratori sportivi, che in passato potevano beneficiare di particolari condizioni. Questa modifica indica una riduzione delle categorie di beneficiari rispetto al passato.
La tabella seguente mette a confronto le caratteristiche principali dei due regimi.
| Caratteristica | Regime Precedente (Trasferimenti 30.04.2019 – 2023) | Nuovo Regime (Trasferimenti dal 2024) |
| Residenza Estera Pregressa | 2 periodi di imposta | 3 periodi di imposta (o 6/7 se si lavora per lo stesso soggetto/gruppo) |
| Impegno Residenza in Italia | 2 anni | 4 anni |
| Redditi Agevolati (Natura) | Lavoro dipendente, assimilato, lavoro autonomo, redditi d’impresa | Lavoro dipendente, assimilato, lavoro autonomo “professionale” |
| Redditi Agevolati (Entità) | Nessun limite | Limite annuo di 600.000 euro |
| Misura dell’Agevolazione | Reddito imponibile al 30% (10% per trasferimenti al Sud, 50% per sportivi) | Reddito imponibile al 50% (40% con un figlio minore) |
| Durata dell’Agevolazione | 5 periodi di imposta (con facoltà di proroga per altri 5) | 5 periodi di imposta (proroga per altri 3 in un caso transitorio specifico) |
| Discontinuità Lavorativa | Non necessaria (salvo distacco) | Ammessa la continuità, ma con requisiti di residenza estera più lunghi |
| Qualificazione | Nessuna | Obbligo di possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione |
Redditi agevolabili e limite annuo
Il regime si applica ai redditi prodotti in Italia fino a un massimo di 600.000 euro all’anno. Rientrano in questa agevolazione i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Restano escluse le altre forme di reddito di lavoro autonomo, come quelli derivanti da diritti d’autore o prestazioni sportive non subordinate. Il tetto di 600.000 euro è complessivo e si riferisce alla somma di tutti i redditi agevolabili percepiti dal contribuente. L’agevolazione riguarda solo i redditi considerati prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23 del TUIR; restano escluse le attività svolte all’estero, salvo le brevi trasferte che non influenzano la prevalenza della residenza italiana. Inoltre, il regime è incompatibile con il regime forfettario: il soggetto deve scegliere quale regime applicare, senza possibilità di passaggio retroattivo tra i due.
Condizioni di accesso
Per accedere al beneficio, sono necessarie quattro condizioni che devono coesistere:
- Impegno di residenza fiscale: il lavoratore deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni. La violazione di questo impegno comporta la decadenza dai benefici e il recupero delle imposte non versate, più gli interessi, senza sanzioni.
- Periodo minimo di residenza estera pregressa: è richiesto un periodo minimo di residenza estera prima del rientro, la cui lunghezza dipende dai precedenti rapporti di lavoro in Italia e dall’eventuale occupazione presso lo stesso datore o gruppo in Italia. Le varianti includono tre, sei o sette periodi d’imposta, secondo i casi di seguito descritti nel dettaglio:
3 periodi d’imposta: Caso standard.
6 periodi d’imposta: Se il lavoratore presta attività in Italia per lo stesso soggetto (o un soggetto dello stesso gruppo) per cui lavorava all’estero, senza essere stato precedentemente impiegato in Italia da tale soggetto/gruppo.
7 periodi d’imposta: Se, oltre alla condizione precedente, il lavoratore era già stato impiegato in Italia dallo stesso soggetto/gruppo prima del suo trasferimento all’estero.
Per i cittadini italiani, la residenza estera può essere provata non solo con l’iscrizione all’AIRE, ma anche dimostrando la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Svolgimento dell’Attività Lavorativa in Italia
L’attività lavorativa deve essere prestata “per la maggior parte del periodo d’imposta” in Italia, ovvero per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno. Il mancato rispetto di questo requisito in un determinato anno non causa la decadenza dal regime, ma solo la sua disapplicazione per quello specifico periodo d’imposta.
La nuova norma, ammettendo la continuità lavorativa (con requisiti di residenza estera più lunghi), supera l’orientamento restrittivo della prassi precedente che richiedeva una “sostanziale discontinuità” in caso di rientro dopo un distacco. Anche lo smart working dall’Italia per un datore di lavoro estero è ammesso, ma ricade nelle ipotesi di continuità che richiedono periodi di residenza estera rafforzati.
Requisiti di Elevata Qualificazione o Specializzazione
Il lavoratore deve possedere “requisiti di elevata qualificazione o specializzazione” come definiti dal DLgs. 108/2012 e dal DLgs. 206/2007. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 17/2017) ha chiarito che tale requisito ricorre in caso di:
- conseguimento di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011/2021).
- possesso dei requisiti per l’esercizio di professioni regolamentate.
Questa condizione è più stringente rispetto al passato, in quanto non è più sufficiente svolgere “funzioni direttive” se non si è in possesso dei titoli specifici.
Misura e durata dell’agevolazione
L’agevolazione si struttura su due livelli di entità. In linea di principio, i redditi agevolabili concorrono al reddito complessivo per il 50%. Tuttavia, in casi particolari, la detassazione può salire al 60% (con reddito imponibile al 40%) se il lavoratore si trasferisce, durante la fruizione del regime, con un figlio minore residente in Italia oppure se nasce o viene adottato un figlio durante il periodo di godimento dell’agevolazione, con il figlio che deve essere residente in Italia. La durata standard del regime è di cinque periodi d’imposta, contando anche l’anno del trasferimento e i quattro anni successivi. Solo per chi trasferisce la residenza anagrafica in Italia nel 2024, è prevista una proroga per ulteriori 3 anni (per un totale di 8) a una condizione: essere diventato proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. Durante i 3 anni di proroga, la detassazione è fissata al 50%, anche in presenza di figli minori.
Modalità di fruizione e decadenza
Non essendo previsti adempimenti specifici dalla norma, si presume la continuità con la prassi precedente:
I lavoratori dipendenti possono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per ottenere il beneficio direttamente in busta paga. In alternativa, possono applicare l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
I lavoratori autonomi fruiscono del beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi, potendo richiedere ai committenti di applicare la ritenuta d’acconto sull’imponibile ridotto.
Il lavoratore decade dal beneficio se non mantiene la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni. In tal caso, l’Amministrazione Finanziaria procederà al recupero dei benefici fruiti, maggiorati degli interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni.
